Riceviamo dal professor Enzo Di Salvatore, e volentieri pubblichiamo, un commento sulla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della legge della Regione Abruzzo n. 14 del 2008, recante “Provvedimenti urgenti a tutela della Costa teatina”
La Corte costituzionale, con sentenza n. 68 del 2010, pubblicata il 26 febbraio scorso, ha dichiarato l’illegittimità della legge della Regione Abruzzo n. 14 del 2008, recante “Provvedimenti urgenti a Tutela della Costa teatina”. Con la decisione assunta, il giudice costituzionale non è entrato, invero, nel merito della legge, cioè non ha affrontato il problema della legittimità del divieto posto dalla Regione all’esercizio delle attività relative agli idrocarburi, ma ha affrontato la diversa questione della legittimità da parte del Consiglio ad adottare la legge medesima in regime di prorogatio. È a tutti noto, infatti, che il 17 luglio del 2008 il Presidente Del Turco si dimetteva e che detto atto determinasse, per conseguenza, lo scioglimento del Consiglio regionale. Il 13 agosto successivo venivano, quindi, indette nuove elezioni per la data del 14 e del 15 dicembre 2008.
Ebbene, nella sentenza della Corte costituzionale si legge che il Consiglio regionale, essendo ormai sciolto, non avrebbe potuto adottare quella legge. Il ragionamento seguito è più o meno il seguente: l’art. 86 dello Statuto della Regione stabilisce che “in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura, il Consiglio e l’Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale”. Questa previsione non dice nulla circa il tipo di poteri che il Consiglio e la Giunta potrebbero esercitare una volta scaduti. Cosicché dal silenzio dello Statuto dovrebbe ricavarsi una implicita volontà di voler limitare l’esercizio delle funzioni del Consiglio e della Giunta ai soli atti indifferibili ed urgenti, essendo – secondo la Corte – immanente alla logica dell’istituto della prorogatio la necessità di contemperare le esigenze di rappresentatività con quelle della continuità istituzionale degli organi regionali. Certo, a tal proposito la sentenza non può dirsi del tutto cristallina, in quanto da essa non si comprende se la Regione possa tuttavia introdurre nel suo Statuto la regola contraria, e cioè che sebbene scaduti e fino alla proclamazione dei nuovi eletti gli organi predetti siano autorizzati ad esercitare appieno le proprie funzioni. Ma non è questo il punto che qui direttamente interessa. La legge n. 14, infatti, recava “modifiche” e “integrazioni”. E la parte censurata dal Governo col suo ricorso atteneva esattamente al piano delle modifiche – indotte dall’urgenza dell’intervento – e non anche a quello delle integrazioni. In altri termini, i divieti in essa contenuti si giustificavano in ragione del carattere urgente dell’intervento, proprio al fine di evitare che sul territorio regionale si producesse un danno irreparabile a causa dell’esercizio delle attività concernenti gli idrocarburi. Era dunque ovvio che il Consiglio regionale fosse autorizzato ad intervenire e che questo intervento dovesse essere reso proprio con legge. Anche perché, diversamente da quanto accade in ambito statale, non sarebbe nei poteri della Giunta adottare in caso di necessità ed urgenza provvedimenti provvisori con forza di legge, ossia decreti-legge (art. 77 Cost.). Ora, la dichiarazione di illegittimità cui perviene la Corte poggia implicitamente sul presupposto che i provvedimenti adottati a tutela della Costa teatina non fossero affatto indifferibili ed urgenti, ma che fossero presumibilmente dettati da un’unica ragione di fondo: quella di ottenere demagogicamente un vantaggio dalle elezioni fissate per il dicembre 2008. Giudizio, questo, che, sebbene reso con formula dubitativa, risulta essere, invero, di tipo politico e non anche giuridico; in quanto tale, esso non spetterebbe certo alla Corte. Ma tralasciando anche questo specifico punto, resta pur tuttavia da comprendere chi possa stabilire quando un atto sia indifferibile ed urgente e, pertanto, quando esso sia legittimamente adottabile in regime di prorogatio.
Ebbene, secondo la Corte, il Consiglio regionale dovrebbe “selezionare le materie da disciplinare in conformità alla natura della prorogatio, limitandole agli oggetti la cui disciplina fosse oggettivamente necessaria ed urgente”, adottando specifiche argomentazioni in tal senso. Nel caso della legge sugli idrocarburi dette specifiche argomentazioni non sarebbero state, quindi, rese.
Ora, ammesso e non concesso che questa soluzione possa essere condivisa, mi chiedo: come mai lo stesso 26 febbraio scorso la Corte costituzionale ha pronunciato l’illegittimità di un’altra legge regionale della Regione Abruzzo, adottata anch’essa in regime di prorogatio (il 21 novembre 2008), entrando questa volta direttamente nel merito della questione? In questo caso, infatti, la Corte ha dichiarato illegittimo il comma 116 dell’art. 1 della legge n. 16 del 2008 per mancanza di copertura finanziaria ovvero per violazione dell’art. 81 della Costituzione. Ma in nessuna parte della sentenza si chiarisce perché, più in generale, questa legge, diversamente da quella adottata a tutela della Costa teatina, sarebbe stata da qualificare come indifferibile ed urgente. Certo, essa reca nel titolo la locuzione “Provvedimenti urgenti e indifferibili”; ma a ciò si potrebbe opporre che anche la legge sugli idrocarburi recasse nel titolo una locuzione analoga: “Provvedimenti urgenti a tutela della Costa teatina”. Se si va, poi, ad esaminare il contenuto della legge n. 16 del 2008, si scopre che molte sue disposizioni – non impugnate dal Governo – non paiono affatto connotate dal carattere dell’indifferibilità e dell’urgenza. Come ad esempio quella posta dal comma 39 dell’art. 1, ove si dispone che “al fine di consentire l’integrazione e l’internazionalizzazione delle politiche regionali di sviluppo nel settore delle attività produttive e favorire il raggiungimento anche degli obiettivi strategici previsti nel Piano di Sviluppo Regionale, la Regione Abruzzo partecipa ad Organismi, anche di natura associativa, di livello regionale, nazionale ed internazionale, portatori di interessi pubblici e/o collettivi non a fini di lucro”. Dove starebbe l’indifferibilità e l’urgenza di partecipare ad organismi siffatti? Si potrebbe ancora replicare che nel processo costituzionale la Corte è vincolata alla regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e che solo nel caso della legge sugli idrocarburi il governo abbia eccepito nel suo ricorso l’illegittimità dell’atto normativo perché adottato in regime di prorogatio; ma questo non toglie che, alla fine, l’esito cui si perviene sia davvero paradossale, e, cioè, che mentre il 15 ottobre del 2008 il Consiglio regionale non potesse adottare alcuna legge, il 21 novembre del 2008 potesse, invece, legittimamente farlo.