La X commissione permanente (Attività produttive, Commercio e Turismo) il 18 giugno ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge.
La seduta della Camera per l’autorizzazione definitiva è convocata per martedì 23 giugno 2009 alle ore 10
Questi gli emendamenti presentati, ma non accettati, di particolare rilevanza il secondo:
1)onorevoli Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
Al comma 32, sostituire il capoverso 81 con il seguente:
81. Ferma restando l’eventuale applicazione delle norme di tutela ambientale, paesaggistica o storico artistica, più restrittive le attività di prospezione di cui al comma 79 sono in ogni caso sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
2) onorevoli Margiotta e Codurelli:
"Al comma 32, dopo il capoverso 80, aggiungere il seguente: 80-bis. Il permesso di cui al comma 79 e l’autorizzazione di cui al comma 80 sono rilasciati previo acquisizione del parere vincolante degli enti locali competenti per territorio" 27. 58. Margiotta, Codurelli.
Questo, il parere della VIII COMMISSIONE PERMANENTE (ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1441-ter-B, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;
considerato che esso contiene diverse disposizioni di significativo interesse, vertenti su materie di competenza della VIII Commissione;
rilevata l’opportunità, con riferimento all’articolo 27, comma 26, che in materia di geotermia il Governo sia delegato altresì a disciplinare le emissioni in atmosfera degli impianti geotermici, specialmente con riguardo a quelli ad alta temperatura, in considerazione delle carenze registrate nella normativa in materia, che non contempla – o sottovaluta – inquinanti come il boro, l’ammoniaca, il mercurio, l’arsenico e il radon e anche le quantità elevate di acido solfidrico, metano e anidride carbonica emesse da tali impianti geotermici;
considerato che il decreto legislativo n. 152 del 2006, allegato IV alla parte II, sottopone l’attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA);
considerato che il comma 78 dell’articolo 1 della legge n. 239 del 2004, come modificata dal testo in esame, prevede il parere degli enti locali interessati nell’ambito del procedimento di rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi e che analogo parere è ritenuto necessario nel caso di rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma prevista dal comma 82-ter;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l’opportunità di inserire, all’articolo 27, comma 26, tra i principi e criteri della delega al governo ivi contenuta, la definizione di una disciplina delle emissioni prodotte dall’attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ciascuna concessione geotermica e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l’eventuale rideterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione;
ai fini di una chiara ripartizione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali, valuti inoltre la Commissione di merito l’opportunità di chiarire, al comma 32 del medesimo articolo 27, che l’attività di prospezione in terraferma è in ogni caso sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, da espletare nell’ambito del procedimento di cui al comma 77; resta inteso che le attività di cui al comma 81 di prospezione a mare effettuate all’interno di aree marine protette restano sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale;
valuti la Commissione di merito l’opportunità di chiarire, al comma 82-ter, la necessità del parere degli enti locali interessati ai fini del rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma nell’ambito dell’apposito procedimento unico ivi previsto;
ai fini di una più corretta formulazione dell’articolo 27, valuti infine la Commissione di merito l’opportunità, al comma 25, di riferire le parole «di nuova generazione» agli impianti di energia elettrica.
Questo il parere della Commissione per le Questioni Regionali
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1441-ter-B Governo, in corso di esame presso la X Commissione della Camera, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, su cui la Commissione ha espresso parere alla X Commissione della Camera in data 14 ottobre 2008 ed alla 10a Commissione del Senato in data 10 dicembre 2008;
rilevato che il provvedimento reca misure riconducibili a materie di potestà esclusiva statale, nonché a materie di competenza concorrente Stato-regioni, prevalentemente orientati alla promozione delle imprese e allo sviluppo economico, afferenti alla nozione di «tutela della concorrenza»;
considerato che le materia «commercio con l’estero» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» appartengono alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione; valutato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono in settori di esclusiva competenza statale, quali «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale» e «tutela dell’ambiente», ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
agli articoli 25 e 27 siano riformulate le previsioni ivi contenute affinché sia garantito un maggiore coinvolgimento del ruolo delle autonomie territoriali in sede di Conferenza unificata nella localizzazione, sul territorio nazionale, di impianti di produzione elettrica nucleare;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l’opportunità di promuovere iniziative legislative volte a ricondurre le norme generali in materia di commercio con l’estero e di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia in apposite leggi-quadro di settore che enuncino e determinino i principi fondamentali, afferenti alla competenza statale, atteso che su tali materie spetta alle regioni la potestà legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Per una migliore comprensione riportiamo gli articoli che regolamentano l’estrazione petrolifera:
| 19. I commi da 77 a 82 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti: |
32. Identico: |
32. Identico. |
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«77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all’articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.
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«77. Identico.
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| 78. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione |
78. Identico. |
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| degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell’ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. |
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79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all’articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. |
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80. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture |
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indispensabili all’attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell’ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente. |
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81. Nel caso in cui l’attività di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all’interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. |
| 79. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
82. Identico. |
| 80. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica. |
82-bis. Identico. |
| 81. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all’articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito |
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all’articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di un |
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| di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. |
procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull’ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare. |
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| 82. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente. |
82-quater. Identico. |
| 82-bis. Qualora le opere di cui al comma 82 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82 ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 81, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito della quale si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione |
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito della quale si considera |
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| convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà». |
acquisito l’assenso dell’amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà. |
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82-sexies. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell’ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia». |
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20. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-bis della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell’intesa da parte della regione competente.
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33. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-sexies dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 32 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell’intesa da parte della regione competente.
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33. Identico.
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| 21. Il Comitato centrale metrico istituito dall’articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, è soppresso. |
34. Identico. |
34. Identico. |
| 22. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico |
35. Identico. |
35. Identico. |
Di seguito, in pdf, il testo integrale del disegno di legge con i pareri delle diverse commissioni
1441 ter C